Adozione e affidamento

In Italia con il miglioramento delle condizioni socio-economiche e una più diffusa consapevolezza dei diritti del bambino, si sono ridotti i casi di abbandono e quindi il numero di bambini adottabili. Per contro, la tendenza sempre più diffusa tra le donne di rinviare a un’età più matura il concepimento del primo figlio e il calo della fertilità maschile determinata da una serie di fattori, ha fatto sì che aumentassero le domande di adozione tanto da rivolgersi sempre più spesso all’adozione internazionale, che è in costante aumento in tutti i Paesi economicamente sviluppati.

L’ADOZIONE

L’adozione è un istituto giuridico  atto a garantire, a un minore in grave stato di abbandono o di maltrattamento, il diritto a vivere serenamente all’interno di una famiglia diversa da quella biologica. L’art. 27 della L. 4 maggio 1983 n. 184, dispone che «l’adozione fa assumere al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome».
I principali riferimenti normativi per l’istituto dell’adozione si ritrovano nella già citata Legge del 4 maggio 1983 n. 184, nella Legge del 31 dicembre 1998 n. 476 e nella Legge del 28 marzo 2001 n. 149.

La normativa del 1998 ha anche riformato interamente la normativa per le adozioni internazionali ed ha istituito la Commissione Adozioni Internazionali (C.A.I.), frutto della ratifica in Italia della Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali, affinchè sia garantito l’interesse superiore del minore e il rispetto dei suoi diritti fondamentali dichiarati e riconosciuti a livello internazionale dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori.

Commissione Adozioni Internazionali (C.A.I.): rappresenta l’autorità Centrale Italiana in materia di adozione internazionale: ha il compito di garantire che le adozioni dei bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L’Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione per l’adozione internazionale.
Tra l’altro ha anche il compito di autorizzare l’entrata del bambino straniero in Italia una volta che l’Ente autorizzato ha concluso tutto l’iter con il Paese di origine e ne ha dato comunicazione alla Commissione.

 

I requisiti previsti per l’adozione nazionale (volta ad accogliere un minore dichiarato adottabile in territorio italiano) sono gli stessi che per l’adozione internazionale (volta ad accogliere un minore dichiarato adottabile in un’altra nazione), oltre all’accertamento dello stato di abbandono, viene definita l’idoneità di chi adotta:

  • è necessario essere uniti in matrimonio: si parla di coniugi e non di genitori.

Ma una persona con figli rimasta vedova, un/a ragazzo/a padre/madre, un coniuge separato non sono genitori?
Che cos’è che fa di una persona un genitore?
Nella Convenzione ONU e nella nostra stessa Costituzione si parla di famiglia. Che cos’è una famiglia?

  • è necessario avere un’età adeguata, proporzionale a quella di chi viene adottato.

Un concetto molto relativo il tempo, che non determina nè lo stato psico-fisico nè la capacità di amare di una persona.

  • Occorre quindi dichiarare la propria disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni, e l’iter prosegue con un colloquio e un’indagine affidata ai Servizi territoriali che fornirà al giudice gli elementi necessari di valutazione. Nulla viene in modo automatico, è il giudice che alla fine decide.

La cosa certa è che bisogna armarsi di santa pazienza e perseverare, occorre dare tempo al tempo affinchè l’adozione abbia il suo corso.

Del resto l’adozione è un passo importante che deve essere ben ponderato, si decide della vita di un altro essere umano che inevitabilmente cambierà anche la propria, occorre essere fortemente motivati e perchè funzioni, deve essere un atto altruistico. Ciò spiega la modifica apportata al precedente ordinamento per le adozioni, in cui centrale era la tutela del desiderio di genitorialità dei coniugi, piuttosto che il diritto del minore a crescere in una famiglia capace di svilupparne appieno le potenzialità e aspirazioni, come quanto previsto dalla successiva Legge 149/2001.
Ma è necessario che anche tutte quelle persone che accompagnano la famiglia in questo percorso dell’adozione, siano fortemente motivate da un punto di vista umano.

Crescere un bambino è sempre una continua sorpresa, un grosso impegno, crescere un bambino adottato è veramente un tuffo nel buio! Non sai quanti anni avrà, non sai da dove verrà, di che colore avrà la sua pelle, se sarà uno o più di uno, maschio o femmina senza nessuna gravidanza che ti prepari all’evento. La tua preparazione è il cammino di consapevolezza a questa scelta che decidi di intraprendere con il tuo compagno o la tua compagna di vita.
Non è una scelta da fare a cuor leggero, è una scelta che va maturata e, credeteci, serve tutto il tempo che questo cammino si porta dietro.
Noi abbiamo conosciuto il nostro bambino che aveva due anni e mezzo, aveva già un suo carattere, una sua personalità, una sua storia impegnativa che ha portato come bagaglio. Abbiamo conosciuto una persona. Una persona che dopo pochi mesi ha deciso di venire a vivere con noi. Ha proprio deciso lui, e con le poche parole che allora sapeva usare, una volta ci ha detto: “ io ‘mango qui, casa mia!”.

Giulia e Carlo

Estratto da Testimonianze, Guida all’adozione e all’affidamento – Centro per la vita di Ostia

Per le adozioni internazionali i genitori non possono prendere contatti direttamente con le autorità straniere, ma devono conferire l’incarico all’Ente da loro stessi scelto, entro un anno dall’emissione del decreto di idoneità da parte del Tribunale. Ciò comporta dei costi per le procedure e le attività condotte dagli Enti autorizzati all’estero, che sono sottoposte al controllo della Commissione Adozioni Internazionali. L’adozione nazionale invece è sostanzialmente gratuita.

Gli Enti autorizzati: sono organismi in possesso di un’apposita autorizzazione governativa rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali, previo accertamento del possesso dei requisiti di legge. Essi si occupano delle procedure di adozione internazionale, hanno il compito di informare, formare e affiancare i futuri genitori adottivi curando lo svolgimento all’estero delle procedure necessarie, assistendoli davanti all’Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione. Oltre a ciò, hanno l’obbligo di fare azioni di cooperazione per migliorare le condizioni dell’infanzia risiedente nel paese ove opera.

La Commissione per le adozioni internazionali ha il compito di vigilare sugli Enti autorizzati ed effettuare controlli per accertare la permanenza dei requisiti presenti al momento dell’autorizzazione. Può decidere di limitare o sospendere l’operatività in caso di inadempienze, o arrivare a revocare l’autorizzazione nel caso queste siano gravi. Ha il compito di vigilare anche sulla correttezza della metodologia, sulla trasparenza dell’operato. In alcuni paesi stranieri è prevista, dalla normativa in essi vigente, una apposita procedura per l’accreditamento degli Enti.

“Non possiamo fare grandi cose su questa terra,
solo piccole cose con grande amore”

(Madre Teresa)

Quando Ivan, due anni e cinque mesi, è entrato con passetti incerti per la prima volta per mano dell’istitutrice nella stanza giochi della Casa dei Bambini di Voronež la prima reazione istintiva, mista all’emozione che ci ha resi goffi nei primi approcci, è stata chiederci: “Chi sei tu?”. Lo stesso pensiero che sembrava attraversare lui, sebbene così piccolo, che si era fermato davanti a noi, con sguardo impaurito, a scrutarci con occhietti curiosi. Quella stessa domanda ci prende ancora oggi, quando al mattino ci troviamo ad abbracciarci tutti e tre nel lettone. Di schianto era viva la consapevolezza che avevamo a che fare con un bambino che era altro da noi. Dopo circa mezz’ora con le bolle di sapone, lo abbiamo visto ridere per la prima volta. Poi, si è avvicinato timidamente e ci ha gettato le braccia al collo in un lungo abbraccio che sembrava durare un’eternità. Una sorta di riconoscimento.
…Avevamo davanti tanti amici che da strade diverse avevano intrapreso l’avventura dell’adozione. Ci avevano colpito perché era come se avessero trovato un significato ancora più profondo del loro stare insieme, come se fossero rifioriti attraverso l’esperienza della gratuità. La gratuità, appunto. Era il comune denominatore che li sosteneva, trapelava dalle loro facce. Aveva finito col vincere le nostre ultime resistenze.
E poi, soprattutto, non ci sentivamo soli, nonostante entrambe le nostre famiglie d’origine si trovassero da un capo all’altro d’Italia… L’iter burocratico rischia di essere estenuante, gli ostacoli e gli imprevisti sembrano talvolta insuperabili. Si è messi duramente alla prova. Sono determinanti la disponibilità di coppia, il rapporto con i Servizi Sociali del territorio, il colloquio con il Giudice d’onore e, nell’adozione internazionale, la scelta dell’ente giusto. Ci riteniamo fortunati per aver incontrato persone molto professionali che ci hanno guidato con lealtà lungo il cammino.
…Dal giorno in cui abbiamo incrociato lo sguardo di Ivan per la prima volta, non siamo più solamente italiani. La storia di nostro figlio, le sue radici, sono nostre: fanno parte di noi. Come farà parte di noi per sempre la ferita che lui si porta dentro, che ha lasciato un solco nel nostro cuore. Ogni volta che lo guardiamo non possiamo fare a meno di stupirci che ci sia capitato un dono così bello. Stiamo imparando a vivere con una profondità diversa, ce lo sta insegnando lui, con i suoi occhi meravigliati di bambino.

Irene e Angelo

Estratto da Testimonianze, Guida all’adozione e all’affidamento – Centro per la vita di Ostia

Riflessioni: forse alla base di questa tendenza a emettere una moltitudine di leggi e leggine, emendamenti su emendamenti c’è una mancanza di fiducia, il timore di… la paura che… si tende a complicare le cose e si finisce per creare delle “gabbie” da cui risulta difficile uscire quando è necessario evolvere.
Forse ciò è dovuto al fatto che nel corso del tempo si sono appiattite le professioni e non sempre si arriva per merito, per capacità, per statura morale a svolgere determinati ruoli fondamentali per una società.
Forse anche perchè, citando Tiziano Terzani, in genere più che a fare ciò che è giusto, tendiamo a fare ciò che più ci conviene.

Il senso morale di una società si misura
su ciò che fa per i suoi bambini.

Dietrich Bonhoeffer

Tante leggi, tante parole sui diritti, perché non siamo più in grado di rispettare neppure l’infanzia. Molto spesso ho come l’impressione che si parli di bambini come si parla di cani, di gatti, di coniglietti e così via, si pensa che una volta AVUTI se ne stiano lì buoni buonini come delle belle statuine, e invece quando ci si accorge che sono vivi, che hanno dei bisogni di cui aver cura, che reclamano attenzioni e necessitano di sentirsi amati, cade il palco e diventano d’intralcio e allora vengono scaricati: i bambini a destra e a manca, gli animali per la strada.
Forse quello che manca è una visione più reale delle cose, meno visionaria su quello che comporta essere un genitore.

La Convenzione de L’Aja e la Legge e la L. 476/98 pongono come obiettivo primario il miglior interesse del minore e il rispetto dei suoi diritti fondamentali, in modo da privilegiare le possibili soluzioni alternative all’adozione internazionale, nel Paese di origine.

IL SOSTEGNO A DISTANZA

Esiste anche la possibilità di attivare un sostegno a distanza (SAD), chiamato in modo improprio ‘adozione a distanza’, è un atto di solidarietà che si concretizza in un contributo economico periodico con la quale associazioni, ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e ONG (Organizzazioni Non Governative riconosciute dal Ministero degli esteri ed inserite in una specifica lista) provvedono alla sussistenza, frequenza scolastica, assistenza sanitaria o allo sviluppo economico di una persona o di un gruppo di persone. In genere al donatore vengono inviate informazioni sul beneficiario, sulla sua vita, alcune fotografie e in certi casi viene avviato anche uno scambio epistolare.

 

Fillus de anima.
È così che li chiamano i bambini generati due volte, dalla povertà di una donna e dalla sterilità di un’altra. Di quel secondo parto era figlia Maria Listru, frutto tardivo dell’anima di Bonaria Urrai. Quando la vecchia si era fermata sotto la pianta del limone a parlare con sua madre Anna Teresa Listru, Maria aveva sei anni ed era l’errore dopo tre cose giuste.

Michela Murgia

Di questo tipo particolare di adozione Michela Murgia ne parla in Accabadora, un libro ambientato in Sardegna che racconta di donne rimaste vedove o sole, di mariti mai tornati dalla guerra in continente.
I fiói de anima erano anche in Veneto nel dopoguerra, quando la miseria e la fame metteva a dura prova le famiglie numerose, fra ristrettezze e disagi, condividere la crescita di un figlio non era affatto raro.

LA FILIAZIONE ADOTTIVA

In Italia è prevista in casi particolari, una forma di adozione definita con il termine di filiazione adottiva, cioè è possibile instaurare un rapporto che si affianca, aggiungendosi e non sostituendo il rapporto che originariamente univa il minore ai propri genitori di sangue.
Tale tipo di adozione è consentita a favore dei minori che non siano in stato di adottabilità ed è disciplinata dall’ex art. 44 della L.184/83, così come modificato dall’art. 25 della L. 149 del 2001, ha come finalità quella di assicurare assistenza morale e materiale al minore che ne sia sprovvisto o per il quale non vi sia piena tutela.
I legami con la famiglia di origine quindi permangono e gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Di norma, tranne alcune eccezioni, l’adottato antepone il cognome dell’adottante al proprio. A differenza dell’adozione ordinaria, l’adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.

 

Nel caso in cui lo stato di abbandono è temporaneo o reversibile, la legge prevede forme di intervento quali misure di sostegno per la famiglia d’origine o l’affidamento.

L’AFFIDAMENTO FAMIGLIARE

Adottare un bambino o avere un bambino in affidamento non è sicuramente la stessa cosa.
L’affidamento familiare è un’intervento regolato dalla legislazione italiana che offre ad un minore in situazione di bisogno, la possibilità di vivere temporaneamente con una famiglia non sua, in attesa del ritorno nella propria non appena siano state superate le difficoltà che hanno richiesto il provvedimento di allontanamento.

Già in passato era consuetudine tra famiglie amiche o vicine di casa prestarsi ad accudire temporaneamente i figli altrui in casi di forza maggiore, in cui i genitori erano costretti ad assentarsi per motivi di lavoro, di ricovero ospedaliero o altro. Oggi questo gesto spontaneo è diventato raro, forse perchè tendiamo a formalizzare eccessivamente il rapporto con gli altri e a caricarlo di eccessive pretese e responsabilità.

L’affidamento è un grande atto d’amore perchè è incondizionato, si dona amore e solidarietà affinchè il bambino possa sentirsi sereno e la sua famiglia d’origine abbia l’opportunità di riscattarsi, di risollevarsi sentendosi parte di una comunità che invece di discriminarla o ignorarla, la accoglie e la sostiene.

Non c’è esercizio migliore per il cuore
che stendere la mano e aiutare gli altri ad alzarsi.
(Anonimo)

L’affidamento infatti non è concepito come un percorso solitario, un fatto privato, ma come un atto pubblico comunitario in cui più persone concorrono ciascuna con il proprio ruolo: il minore, la coppia o la persona singola affidataria, i Servizi Sociali, il Giudice tutelare o il Tribunale per i Minorenni, gli operatori del privato sociale.

 

Per approfondire: Italia Adozioni – Domande e risposte sull’adozione

Non esiste la famiglia perfetta, il genitore perfetto. Ogni nucleo famigliare, che sia formato da una coppia o da una persona singola, ha le potenzialità per essere una figura importante e portante per un minore in difficoltà. I bambini chiedono solo di essere amati, di sentirsi accolti e accuditi e solo così matureranno il desiderio di produrre a loro volta amore. I bambini non hanno bisogno di oggetti, di abiti di firma, di un’infinità di giochi inutili e costosi, di avere garantita la laurea e un lavoro che magari non corrisponderà alla loro personalità.

L’affidamento richiede un’apertura mentale libera da pregiudizi, conscia del fatto che si è solo di passaggio nella vita di un bambino, come lui è solo di passaggio nella nostra. È come ciò che avviene per un buon insegnante: dedica anni di impegno, di passione, di sollecitudine, di amore e poi terminato il ciclo scolastico i ragazzi se ne vanno e proseguono la loro vita. È un atto di generosità che lascia certamente una traccia indelebile nel loro vissuto, che potrà rappresentare una guida nel loro percorso di vita. E non è poco!

Quello che mi riesce difficile comprendere è perchè per la filiazione adottiva e per l’affidamento famigliare va bene anche una persona singola, una coppia di fatto, che rappresentano una famiglia, mentre per l’adozione no.

Il diritto a un contesto famigliare

Leda

Se la gente usasse il cuore
Per decidere con semplicità
Cosa è giusto e cosa no
Ci sarebbe tra noi
Molta più felicità

Se la gente usasse il cuore – Andrea Bocelli 2001

 

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